Il decreto Agosto ha previsto per le imprese operanti nel Mezzogiorno una riduzione dei contributi previdenziali a proprio carico pari al 30% per i mesi da Ottobre a Dicembre 2020. Nella giornata di ieri l’Inps ha emanato la circolare 122/2020 con la quale rende possibile fruire della decontribuzione.
Di seguito una disamina degli aspetti fondamentali.
Datori di lavoro interessati: tutti i datori di lavoro privati ad eccezione di quelli agricoli e domestici, per le sole sedi operative situate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura riguarda tutti i rapporti di lavoro. Misura e durata dell’esonero: 30% dei contributi previdenziali conto azienda ad eccezione delle due aliquote 0.50% e 0.30% per i mesi da Ottobre a Dicembre 2020.
Requisiti di spettanza dell’esonero
- L’esonero è riservato alle imprese in possesso della regolarità contributiva, che rispettano le previsioni del contratto collettivo nazionale e degli accordi regionali, territoriali o aziendali, e in assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro.
- I datori di lavoro beneficiari al 31/12/2019 non dovevano essere in difficoltà ai sensi all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.
In base alla norma menzionata si considera in difficoltà l’impresa con uno di questi requisiti:
- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE (1 ) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5;
2) il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- Trattandosi di un esonero contributivo soggetto alla normativa sugli aiuti di Stato previsti dal Temporary Framework (norme comunitarie approvate specificatamente per l’emergenza Covid-19) le imprese beneficiarie sono soggette ad una norma comunitaria chiamata “clausola Deggendorf” modificata per l’emergenza Covid in questo modo:
“In deroga all’articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che vieta ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti, i suddetti soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall’epidemia da Covid-19, accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni, al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione”.
- Il totale degli aiuti di Stato ricevuti deve essere inferiore ad € 800.000,00.