Decreto Agosto 2020: quali sono le novità?

da | Dic 22, 2020 | Fisco aziende | 0 commenti

Informiamo che il 15/08/2020 è entrato in vigore il decreto legge 104 contenente numerosi provvedimenti inerenti la gestione del personale. Di seguito riportiamo le principali novità.

Cassa integrazione

Il decreto concede ulteriori 18 settimane di cassa integrazione per il periodo 13/07/2020 – 31/12/2020.

Per le prime 9 settimane non sarà comunque dovuto il contributo addizionale, mentre per le ulteriori e successive 9 settimane l’impresa dovrà autocertificare il decremento di fatturato fra il primo semestre 2019 e il primo semestre 2020.

Se il fatturato ha subito un calo di almeno il 20%, il contributo non sarà dovuto; se il calo sarà inferiore al 20% il contributo sarà del 9% della retribuzione che sarebbe spettata ai lavoratori se avessero lavorato; se non c’è stato alcun calo di fatturato il contributo sarà dovuto nella misura del 18%.

ATTENZIONE: tutti i giorni di cassa utilizzati a partire dal 13 Luglio sono da intendersi appartenenti alle prime 9 settimane previste dal Decreto Agosto. Eventuali settimane di Cig previste dai precedenti decreti e non fruite non si potranno più richiedere.

Versamento dei contributi sospesi

Il versamento dei contributi e delle ritenute sospeso in forza dei precedenti decreti (periodi da 02/2020 a 04/2020) potrà essere effettuato in una di queste modalità:

  • In unica soluzione il 16/09/2020;
  • Per il 50% il 16/09/2020 e per la restante parte in un massimo di 24 rate a partire da Gennaio 2021
  • Per il 50% in 4 rate consecutive a partire dal 16/09/2020 e il restante 50% in un massimo di 24 rate a partire da Gennaio 2021

ATTENZIONE: invito a comunicarmi con congruo anticipo con quale modalità intendete saldare quanto eventualmente dovuto.

Divieto di licenziamento

Il divieto di effettuare licenziamenti collettivi e individuali per motivi economici è stato prorogato. Il termine ultimo del divieto è mobile e può dipendere dai seguenti fattori:

  • Alla fine di tutte le 18 settimane di cassa integrazione previste dal Decreto Agosto (ivi comprese le 9 settimane soggette al contributo addizionale);
  • Alla fine della fruizione del beneficio contributivo previsto per le imprese che hanno richiesto Cig nei mesi di maggio e giugno 2020 e non ne fanno ulteriormente richiesta (specificheremo in seguito i dettagli di questo sgravio).

Il divieto non opera per le imprese che cessano l’attività per messa in liquidazione, procedura concorsuale senza esercizio provvisorio, nei cambi di appalto e nei licenziamenti regolati da accordi sindacali che prevedano incentivi all’esodo.

Agevolazioni contributive

Il Decreto Agosto ha previsto 4 nuovi tipi di agevolazione contributiva. Specifico che l’effettiva applicazione di questi benefici è subordinata all’emanazione delle apposite circolari Inps che potrebbero fissare limiti o requisiti più stringenti rispetto a quanto genericamente previsto dal decreto. Di seguito le nuove misure.

  • Esonero contributivo per le aziende che non richiedono ulteriori integrazioni salariali

Le imprese che abbiano fruito di cassa integrazione nei mesi di maggio e giugno 2020 e non ne facciano ulteriormente richiesta hanno diritto all’esonero del versamento dei contributi a proprio carico per un massimo di 4 mesi e nei limiti del doppio delle ore di cig fruite nei mesi di maggio e giugno.

Ai beneficiari di questo sgravio si applicherà il divieto di licenziamento di cui al precedente paragrafo. In caso di violazione del divieto lo sgravio verrà interamente e retroattivamente revocato e all’impresa sarà precluso l’utilizzo della cassa integrazione.

  • Sgravio per le nuove assunzioni a tempo indeterminato

I datori di lavoro non agricoli e non domestici che entro il 31/12/2020 assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato hanno diritto all’esonero del versamento dei contributi a proprio carico per 6 mesi con un massimale annuo di € 8.060,00. L’esonero non si applica ai rapporti di apprendistato e ai lavoratori che abbiano già avuto rapporti a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti con lo stesso datore di lavoro.

Lo sgravio si applica anche alle trasformazioni a tempo indeterminato successive alla data di entrata in vigore del decreto.

  • Sgravio per le nuove assunzioni a tempo determinato nei settori del turismo e delle terme

I datori di lavoro operanti nei settori del turismo e delle terme potranno beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi per un massimo di tre mesi per le assunzioni a tempo determinato e stagionali. In caso di trasformazione a tempo indeterminato dei predetti contratti sarà applicabile l’esonero di cui al punto precedente.

  • Decontribuzione Sud

Per le imprese operanti nel Mezzogiorno è prevista una riduzione dei contributi previdenziali a proprio carico pari al 30% per i mesi da Ottobre a Dicembre 2020.

Dott.ssa Valentina Silvia Dentamaro

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