Fattura elettronica per i forfettari, obbligo al via dal 1° luglio 2022

da | Giu 7, 2022 | Fisco e Imposte | 0 commenti

Fattura elettronica per i forfettari al via dal 1° luglio 2022: il testo del decreto PNRR 2 conferma l’estensione dell’obbligo. Continueranno a beneficiare dell’esonero fino al 31 dicembre 2023 le partite IVA con ricavi o compensi fino a 25.000 euro.

Niente sanzioni in caso di invio entro il mese successivo per il terzo trimestre dell’anno.

1. OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA PER I FORFETTARI

La prima novità riguarda l’estensione dell’obbligo di fattura elettronica a tutti i forfettari che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25mila euro. Per tutti gli altri, ovvero quei forfettari che non raggiungono tale soglia, la fatturazione elettronica diverrà obbligatoria dal 1° gennaio 2024.

Dal punto di vista operativo, chi emette poche fatture potrebbe anche avvalersi dei servizi gratuiti messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate, i quali, tuttavia, richiedono una certa familiarità con le procedure telematiche del fisco. In alternativa potrà utilizzare uno dei tanti software a pagamento presenti sul mercato. Noi ci sentiamo di consigliarvi l’utilizzo di “fatture in cloud”, che è lo stesso software da noi utilizzato e che, quindi, oltre ad esserci ben noto offre l’ulteriore vantaggio di essere direttamente collegato al nostro gestionale: in tal modo eviterete di dover procedere a stampare ed inviarci materialmente le fatture da voi emesse in quanto le potremo recuperare direttamente dalla procedura. 

Un breve cenno, infine, sulle modalità in cui il forfettario dovrà emettere la fattura elettronica. Anzitutto i dati del cliente che ordinariamente vengono indicati in fattura andranno integrati dal codice univoco: si tratta di un codice alfanumerico di sette cifre che identifica l’indirizzo telematico ove ricevere la fattura elettronica. Se il cliente non lo possiede (perché è un consumatore finale o, a sua volta, è un forfettario) o se utilizza a tal fine un indirizzo PEC, il campo andrà compilato con 7 zeri (0000000). 

Fattura elettronica per i forfettari, obbligo al via dal 1° luglio 2022

Altre differenze rispetto ad una fattura cartacea riguardano l’obbligo di indicare il tipo documento (i più diffusi sono: TD01 per le Fatture, TD06 per le Parcelle, TD04 per le note credito, TD26 per le cessioni di beni strumentali), ed il codice natura (che identifica la tipologia di IVA applicata): nel caso dei forfettari sarà sempre N2.2 (Operazioni non soggette – altri casi).     

Occorrerà infine ricordarsi di inserire i “Dati bollo” e fra gli “Altri Dati” ovvero nel campo “Causali”le solite diciture obbligatorie in tale regime, quali:       

Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, e successive modificazioni.

Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014

2. OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA PER LE OPERAZIONI CON L’ESTERO

Altra novità riguarda l’abolizione dell’ESTEROMETRO e la sua sostituzione con l’obbligo di far transitare dal sistema della fatturazione elettronica le fatture inviate e ricevute da paesi esteri (sia cee che extracee): così se fino ad oggi lei ci inviava copia cartacea della fattura estera ed eravamo noi a provvedere al relativo invio telematico, dal 1° luglio tale procedura non sarà più attuabile. 

In particolare, in presenza di fatture cartacee ricevute o da inviare all’estero, lei dovrà:

  1. QUANDO VENDE ALL’ESTERO:

emettere fattura elettronica indicando il codice destinatario XXXXXXX (sette volte X) ed il codice identificativo dello stato estero nell’anagrafica del cliente. 

ATTENZIONE la fattura dovrà essere emessa entro e non oltre i seguenti termini PERENTORI:  

  • 12 gg. dall’operazione nel caso di fattura immediata (tipologia documento TD1 o TD26 nel caso di cessione di beni strumentali);
    • il giorno 15 del mese successivo nel caso di fattura differita (tipologia documento TD24) documentata da DDT o equivalente.
  • QUANDO ACQUISTA DALL’ESTERO:

emettere fattura elettronica da inviare allo SDI entro il giorno 15 del mese successivo a quello del ricevimento del documento cartaceo (anche questo termine è PERENTORIO), identificandola con una delle seguenti tipologie documento: 

TipoQuando si usa
TD17Per l’acquisto di SERVIZI dall’estero sia UE che Extra UE.
TD18Per l’acquisto di BENI intracomunitari.
TD19Per l’acquisto di BENI:  già presenti in Italia (sia UE che Extra UE);  da San Marino o Vaticano; altri casi meno frequenti (depositi IVA, ecc.).

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